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info
_ LO STATUTO


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
“iNMusica”

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
inmusica_statuto_31.08.2011.pdf
File Size: 80 kb
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ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE
È costituita un’associazione culturale musicale denominata “iNMusica Associazione No - Profit” d’ora in poi per brevità denominata “iNMusica”.
L’associazione è apartitica e svolge la sua azione al di fuori di qualsiasi movimento politico o religioso e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali, che perseguano scopi analoghi o complementari al proprio.
L’associazione può altresì aderire a enti ed associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, ed alle relative strutture periferiche, condividendone finalità e scopi ed accettandone lo statuto e le regole di funzionamento.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è regolata dal Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto.

ARTICOLO 2 – SEDE
L’associazione ha sede in Pesaro.
La variazione della sede nell’ambito del medesimo Comune non costituisce modifica del presente statuto.
Con deliberazione dell’assemblea potranno essere istituite sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero.

ARTICOLO 3 – DURATA
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4 – SCOPO
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ispirata ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana.
Essa opera per fini socio-culturali ed in particolare per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) la pratica, la diffusione e la promozione dell’attività e della cultura musicale in ogni sua forma ed espressione;
b) lo studio e l’approfondimento di materie musicali, anche attraverso iniziative culturali come scuole, corsi, concorsi, etc.;
c) la diffusione della cultura musicale connessa alla cultura cinematografica e multimediale in genere;
d) l’organizzazione di corsi di formazione professionale;
e) la produzione fonografica in genere.
L’associazione non ha scopo di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti per il perseguimento delle attività istituzionali.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche.
L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento dell’associazione dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione.
In caso di complessità, entità ovvero specificità delle prestazioni l’associazione potrà avvalersi dell’opera di collaboratori, consulenti, dipendenti ausiliari, operatori tecnici, scelti prioritariamente tra gli associati, con i quali instaurare un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA’
Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo l’associazione potrà:
a) organizzare scuole e corsi di avviamento alle attività musicali di ogni genere per bambini e adulti;
b) organizzare manifestazioni musicali, concerti e spettacoli;
c) intraprendere attività editoriale legate allo scopo associativo su stampa, su supporto audiovisivo, in via telematica e su qualsiasi altro mezzo, nel rispetto delle norme che regolamentano tali attività;
d) stipulare accordi, contratti, o convenzioni con le amministrazioni pubbliche, scuole, enti pubblici o privati per l’espletamento di incarichi rientranti negli scopi associativi;
e) sostenere e/o aderire ad iniziative di altri enti o associazioni per la ricerca, la produzione e la valorizzazione di esperienze musicali;
f) organizzare attività ricreative a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;
g) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni, spettacoli e concerti, riservando le somministrazioni ai propri associati.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell’associazione.

ARTICOLO 6 – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
All’associazione potranno aderire tutte le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto ed i regolamenti se esistenti.
Per l’adesione personale è necessario aver compiuto il diciottesimo anno d’età; e possibile l’adesione semplice senza alcuna carica sociale per i cittadini che abbiano compiuto i 14 anni con l’assenso di un genitore.
Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell’associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell’ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 7 – CATEGORIA DI ASSOCIATI
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
a) soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione.
b) soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo
c) soci sostenitori: sono invece quei soci che partecipano all’associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari.
Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Chi intende aderire all’associazione deve presentare espressa domanda al consiglio direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell’associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione stessa. Il consiglio direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento.
In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta.
In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

ARTICOLO 9 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del consiglio direttivo all’interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli nel termine di trenta giorni.
Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

ARTICOLO 10 – DURATA RAPPORTO ASSOCIATIVO
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.
Essa comporta per l’associato, maggiore di età, il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 11 – DIRITTI DELL’ASSOCIATO
Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.
In particolare hanno diritto:
L'associato deve:
a) accettare e rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti se esistenti;
b) accettare e rispettare le deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo e degli altri organi sociali;
c) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell’associazione e dei dirigenti della stessa;
d) corrispondere le quote associative determinate dal consiglio direttivo ed i contributi straordinari determinati dall’assemblea rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
e) operare nell’interesse dell’associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
f) difendere il buon nome dell’associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

ARTICOLO 13 – QUOTA ASSOCIATIVA
Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal consiglio direttivo per ciascuna categoria di soci.
La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell’associazione.

ARTICOLO 14 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.
Il Recesso può avvenire in ogni momento ed ha effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione da inviarsi al presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’associato decade dalla qualità di socio per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal consiglio direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.
L’associato viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l’associazione.
L’esclusione viene accertata e deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Gli associati esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni mediante lettera raccomandata da inviarsi al presidente del collegio dei probiviri, ovvero se mancante al presidente dell’associazione.
La decisione sul ricorso spetta al collegio dei probiviri, ovvero se mancante all'assemblea degli associati.
L’esclusione ha effetto, in mancanza di proposizione del ricorso, decorsi trenta giorni dalla delibera di esclusione, in caso di proposizione di ricorso, dalla data della delibera di non accoglimento del ricorso.
Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ARTICOLO 15 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) Il collegio dei probiviri.

ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto.
L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata:
a) in via ordinaria almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo entro il 31 agosto di ogni anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi entro il 29 dicembre di ogni anno;
b) in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

ARTICOLO 17 – COMPETENZA ASSEMBLEA ORDINARIA
Compete all’assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio preventivo e delle linee programmatiche delle politiche e delle attività sociali;
b) l’approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull’andamento culturale ed economico dell’associazione;
c) la nomina dei componenti il consiglio direttivo;
d) la nomina dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
e) la nomina dei componenti il collegio dei probiviri;
f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 18 – COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:
a) l’approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie;
b) le deliberazioni di fusione e scioglimento dell’associazione, la nomina, la revoca dei liquidatori.

ARTICOLO 19 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo a mezzo di lettera da affiggere nel locale della sede operativa dell’associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, da tenersi in prima e seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea dev’essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 20 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Alle assemblee possono intervenire tutti gli associati in pari col pagamento delle quote associative. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
Sono ammesse deleghe agli altri associati sino ad un massimo di quindici voti.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ARTICOLO 21 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ARTICOLO 22 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’associazione.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.
In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

ARTICOLO 23 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea è presieduta da altra persona designata dall’assemblea stessa.
Spetta al presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.
Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti interni o in mancanza dall’assemblea; in tal caso l’assemblea nomina, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 24 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da due a dodici, scelti fra gli associati, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.
I consiglieri scelti esclusivamente fra gli associati, vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina al suo interno il vice presidente, il tesoriere ed il segretario.

ARTICOLO 25 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.
Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’associazione.
Al consiglio direttivo spetta:
a) eleggere il presidente, il vice-presidente, il tesoriere ed il segretario;
b) redigere e modificare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
c) deliberare in merito all’ammissione, al recesso, alla decadenza ed all’esclusione degli associati;
d) determinare il valore delle quote associative ed i tempi di riscossione delle stesse;
e) formulare i programmi dell’associazione e redigere il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
f) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
g) curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
h) affidare incarichi agli associati o a terzi, valutata la complessità, l’entità ovvero la specificità della prestazione, specificandone i compiti e attribuendo eventuali compensi e/o rimborsi spese;
i) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell’associazione.

ARTICOLO 26 – PRESIDENTE
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca e presiede il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
In caso di dimissioni, decesso, o qualsiasi altro duraturo impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente fino alla successiva assemblea degli associati, da convocare nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre tre mesi.

ARTICOLO 27 – VICE PRESIDENTE
Il vice collabora con il presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

ARTICOLO 28 – TESORIERE
Il tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti, sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri e registri contabili, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ARTICOLO 29 – SEGRETARIO
Il segretario assiste il presidente e verbalizza le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, cura la tenuta del libri sociali e il loro aggiornamento.

ARTICOLO 30 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due dei suoi membri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da affiggere nel locale della sede operativa dell’associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
La riunione è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti se nominato.

ARTICOLO 31 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente.
In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

ARTICOLO 32 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI
Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.
I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.
Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei soci dev’essere convocata senza indugio per procedere alla nomina dell’intero nuovo consiglio direttivo.

ARTICOLO 33 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati dall'assemblea, scelti tra persone esperte e qualificate anche non associate, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri il presidente.
Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria della associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell’associazione.
I revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea ed hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.
In caso di dimissioni, decesso, o qualsiasi altro duraturo impedimento, i membri mancanti del collegio dei revisori dei conti sono sostituiti, gli effettivi dai supplenti e questi dai primi dei non eletti.

ARTICOLO 34 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri, se nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi.
I membri del collegio sono nominati dall'assemblea, scelti esclusivamente fra soci, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei probiviri elegge tra i suoi membri il presidente.
Il collegio dei probiviri decide insindacabilmente su qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra gli associati, o gli associati e l’associazione, il consiglio direttivo e l’organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto.
In caso di dimissioni, decesso, o qualsiasi altro duraturo impedimento, i membri mancanti del collegio dei probiviri sono sostituiti dai primi dei non eletti.

ARTICOLO 35 – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO
L’esercizio sociale e fiscale inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno solare.
Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo formerà il bilancio d’esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa.
Il conto consuntivo sarà presentato all’assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il consiglio direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il 31 agosto precedente l’inizio dell’esercizio.
Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l’assemblea per poter essere consultati dagli associati.

ARTICOLO 36 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Agli associati che ricoprono cariche sociali compete solo il rimborso delle spese varie sostenute per ragioni dei propri uffici regolarmente documentate.

ARTICOLO 38 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:
a) il libro degli associati;
b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei revisori;
e) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei probiviri;
f) il libro giornale della contabilità sociale;
g) il libro degli inventari.
Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati mediante apposizione della firma ovvero della sigla da parte del presidente del consiglio direttivo.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

ARTICOLO 39 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento anticipato dell’associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

ARTICOLO 40 – LIQUIDAZIONE
L’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all’associazione.

ARTICOLO 41 – FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile al collegio dei probiviri, se nominato, è competente il foro del luogo ove l’associazione ha la propria sede.

ARTICOLO 42 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile, ed a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 43 – COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede dell’associazione e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:
a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
b) il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti del consiglio direttivo e dell'organo di liquidazione;
c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti il collegio dei revisori;
d) il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei probiviri, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti il collegio dei probiviri.
Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale, ovvero dovranno essere supportate dalla conferma di avvenuta ricezione.
Le comunicazione inviate via telefax devono essere munite di conferma di avvenuta ricezione.
Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace (salvo che il presente statuto non disponga diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 44 – COMPUTO DEI TERMINI
Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

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